1850 = 1793 (Friederich Engels) (1921)

VIII. – (Francesco Valentini) Il pericolo rivoluzionario (rivoluzione francese, poi rivoluzione socialista) è l’orizzonte stesso del pensiero reazionario, la sua giustificazione ultima. Noi vedremo che a questo pensiero Schmitt si collega consapevolmente, ravvivandolo e aggiornandolo.

XXV- Chiamiamo iperpoliticismo una dottrina che consideri fondamentale rispetto alle altre forme del pensiero e dell’azione l’operare politico. Tutto vi deve essere subordinato e tutto assume valore positivo o negativo a seconda che promuova o impacci l’azione politica. La quale azione non ha altra giustificazione che in se stessa [non razionalità, filosofia della storia, ideale di felicità, ma solo successo]

XXX- [Poiché queste dottrine di De Maistre o di Donoso Cortés, fondazione trascendente del potere o sacralizzazione della politica] già in ritardo rispetto al loro tempo, non possono essere come tali utilizzate, se ne riprende l’ispirazione , la necessità che il potere abbia un fondamento indiscutibile (letteralmente INDISCUTIBILE: non sottoponibile a critica, non commisurabile a un discorso coerente). Da ciò il mito: la politica esistenziale, il mito, la stirpe ecc. L’interiorità è di nuovo impegnata, perché partecipa, e DEVE partecipare, dell’unità dello Stato, a cui il singolo è legato non più da vincoli contrattuali (= razionali) ma esistenziali ed emotivi, come già in un Novalis o in un Adam Müller.

LA DITTATURA COMMISSARIA E LA DOTTRINA DELLO STATO

4- Il dittatore si serve di un apparato di governo fortemente centralizzato, attinente al controllo e all’amministrazione di uno Stato moderno. Per questa concezione Napoleone I è il prototipo del dittatore moderno [il cui potere poggia sul consenso espresso o tacito del popolo]

11- Al centro di tutto sta la capitale distinzione tra dittatura commissaria e dittatura sovrana (…) Essa fa ‘poggiare’ teoreticamente il passaggio dall’antica dittatura ‘di riforma’ alla ‘dittatura rivoluzionaria’ sul fondamento del pouvoir constituant. Nel XVIII sec. per la prima volta nell’Occidente cristiano, compare un concetto di dittatura in cui il dittatore è ancora commissario, ma commissario diretto del popolo in virtù del potere non costituito, ma costituente del popolo, e dunque un dittatore che detta legge anche al suo mandante senza cessare per questo di dipenderne quanto alla propria legittimità.

12- [Bentham (sulla determinatezza del diritto), Hobbes, De Maistre -> ] opposizione tra norma del diritto e norma di attuazione del diritto.

21- La malvagità naturale dell’uomo è un’assioma per ogni concezione che voglia giustificare l’assolutismo politico o statuale e ha la precisa funzione di dare un fondamento all’autorità dello Stato. Lutero, Hobbes, Bossuet, de Maistre, Stahl, per quanto diversi possano essere i loro intendimenti teoretici si trovano tutti d’accordo nel conferire un peso decisivo a questo argomento. Il principe dal canto suo non ha la pretesa di fornire giustificazioni morali o giuridiche, ma semplicemente suggerire la tecnica razionale dell’assolutismo politico. / 22- È nello spirito del pensiero umanistico di considerare il popolo, la massa incolta, la bestia variopinta [Platone] come un elemento irrazionale che necessita perciò di essere guidato e dominato dalla ratio. Ora, se il popolo è l’irrazionale, non è possibile trattare o stipulare accordi con esso, ma lo si deve padroneggiare con l’astuzia o con la violenza. Qui l’intelletto non deve scendere a patti, perdersi in ragionamenti, ma semplicemente dettare. L’irrazionale non è che strumento del razionale, perché solo il razionale ha reale capacità di egemonia e di azione. Questa concezione è comune tanto alla scolastica aristotelica che al platonismo rinascimentale, alla tradizione stoica classica e anche a quel complesso di idee morali che hanno dominato fino alla fine del XVIII sec. [Aufklarunt?] e che avevano come ideale l’HOMO LIBER ET SAPIENS , un uomo come Catone o Seneca, il saggio che esercita un dominio razionale sugli istitinti e le passioni e controlla i moti affettivi. A questo ideale di ragione viene contrapposto il mondo dove regnano incontrastati gli affetti: la grande massa, le donne, i bambini. La ragione DETTA. L’espressione DICTAMEN RATIONIS è passata dalla scolastica al diritto naturale per essere applicata alla legge che detta la pena e altre conseguenze legali. L’idea di un DIKTAT derivante dalla superiorità razionale dev’essere a sua volta considerata una conseguenza dell’interesse squisitamente tecnico. Nel corso della nostra indagine avremo modo di constatare più volte come il contenuto dell’attività del dittatore consista nel conseguire un determinato risultato, nel ‘realizzare’ qualcosa: vincere il nemico, neutralizzare o abbattere l’avversario politico. Tutto dipende sempre dalle circostanze. [120- Mably introduce una considerazione che segna una svolta decisiva e scuote tutto l’impianto della dottrina assolutistica della naturale malvagità dell’uomo: passioni e ignoranza regnano per natura anche nei governanti. Tutto starà allora nel creare contro di essi freni e garanzie, il che dovrà avvenire attraverso una corretta distribuzione delle funzioni politiche (…) Il significato politico di questo ribaltamento della dottrina assolutistica della malvagità naturale dell’uomo, così come la esprime Mably, si può dire precorra Rousseau, se si pensa che il Contrat social (pubblicato nel 1762)non conteneva nulla della dottrina poi divenuta celebre sotto il nome di Rousseau, della bontà naturale dell’uomo. Dal ribaltamento operato da Mably segue di necessità che governo e Stato sono mali inevitabili e che quindi bisogna contenerli entro il minimo indispensabile. Quest’idea è sviluppata con la massima chiarezza dagli autori americani. Thomas Paine enuncia un principio del tutto conforme allo spirito del liberalismo americano, ma lo formula in maniera da sembrare un prodotto del XXI sec., quando società e Stato sono considerati come due entità distinte e il secondo come un congegno meccanico imposto alla prima, che invece si sviluppa organicamente: la società (SOCIETY), dice Paine, è il prodotto della convivenza razionale degli uomini, dei loro bisogni e del soddisfacimento razionale di questi; lo Stato (egli parla naturalmente di governo, GOVERNMENT) è il prodotto dei loro vizi. Mably non arriva a tanto, ma di fronte al potere statuale nutre le stesse preoccupazioni degli americani: realizzare un sistema di controlli e dipendenze scambievoli, la cosiddetta divisione dei poteri. [Bilanciamento dei poteri-> simbolo della bilancia]

24- All’origine dello Stato moderno sta quest’orientamento verso la dittatura, caratterizzato dagli elementi [descritti sopra], razionalismo, tecnicità, primarietà dell’esecutivo (intendiamo qui per dittatura un tipo di ordinamento che prescinde in linea di principio da un’intesa e da una consultazione con chi la deve subire e tantomeno ne attende l’approvazione). LO STATO MODERNO E’ SORTO STORICAMENTE DA UNA TECNICA PRATICA NELL’ORDINE POLITICO.  Come riflesso teoretico di questo fatto nasce la dottrina della ragion di Stato, cioè di un massima socio-politica tratta dalle necessità imposte dal mantenimento e dall’estensione del potere politico e perciò al di sopra di ogni considerazione del giusto e dell’ingiusto. Un corpo di funzionari ben addestrati sul piano militare e burocratico, l’’esecutivo’ costituisce l’anima di questo Stato, che nella sua essenza è appunto potere esecutivo. Sotto il lato tecnico è indifferente per l’esecutivo se porsi al servizio di questo o di quello.

26- [Letteratura degli Arcana] Quanto allo Stato, determinati organismi che danno l’impressione della libertà, sono sempre e necessariamente dei simulacra, istituzioni decorative che servono per tenere buono il popolo. Arcana reipublicae sono invece, a differenza degli aspetti esteriori e appariscenti, le forze motrici interne dello Stato. Per il pensiero di allora non si tratta di forze sociali ed economiche sovrapersonali, tutt’altro: il motore della storia è il calcolo del principe e dei suoi consiglieri segreti, è il piano ben meditato dei governanti per conservare se stessi e lo Stato. [Poi arcana imperii, arcana dominationis]

28 [plenitudo potestatis = la potesta giuridicamente e per principio illimitata, che può anche usurpare uffici legittimi e diritti acquisiti] Uno Stato continuamente agitato da lotte tra i ceti e le classi si trova per natura in uno stato di eccezione continuato e il suo diritto è anch’esso, fino all’ultimo comma, un diritto di eccezione. Chi ha il controllo dello stato di eccezione, chi ha cioè il potere di stabilire quando esso si verifica e i mezzi appropriati per affrontarlo , ha perciò stesso il controllo della macchina statuale.

32- [Divisione in due sistemi del pensiero giusnaturalistico del XVII secolo] Possiamo chiamare i due sistemi giusnaturalismo della giustizia l’uno e giusnaturalismo scientifico l’altro. Il giusnaturalismo della giustizia (…) viene ulteriormente sviluppato da Grozio; si presuppone in esso che esista un diritto pre-statuale con un contenuto determinato; alla base del sistema scientifico di Hobbes sta invece l’assunto, chiarissimo, che non si dà diritto prima e fuori dello Stato; anzi il valore dello Stato consiste proprio nel fatto che esso crea il diritto nel momento che decide il conflitto per il diritto. L’antitesi tra diritto e torto esiste solo attraverso e nello Stato. Lo Stato non può agire contro il diritto perché qualsiasi disposizione acquista valore di diritto solo dal momento che lo Stato ne fa il contenuto di un proprio comando e non per il fatto di corrispondere a un qualche ideale di giustizia. AUCTORITAS, NON VERITAS FACIT LEGEM (Leviathan, cap. 26). La legge non è norma di giustizia, bensì imperio, MANDATUM di colui che detiene il potere supremo e si propone con esso di determinare le azioni future dei cittadini.

33- Per Hobbes è il sovrano a stabilire ciò che è utile allo Stato; dal momento poi che gli uomini traggono le loro motivazioni dall’idea che hanno di bene e di male, di utile o dannoso, il sovrano deve avere potere di decisione sulle loro opinioni, altrimenti non cesserebbe mai la lotta di tutti contro tutti, alla quale lo Stato deve porre fine. Perciò lo Stato di Hobbes è per costituzione una dittatura nel senso che, sorto dal bellum omnium contra omnes, ha lo scopo di impedire costantemente il risorgere del conflitto , che tornerebbe a scoppiare ogni volta che agli uomini venisse a mancare la pressione dello Stato. A fondamento della legge, che per natura sua è imperio, sta una decisione sull’interesse dello Stato , ma tale interesse esiste solo quando viene impartito l’imperio.

34- Il problema non è il fine, ma la decisione relativa ai mezzi da adottare per conseguire il fine. [Se il re fa delle promesse, ma contemporaneamente non si crea un’istanza che il re debba consultare ogni volta che le circostanze impongano una deroga alle promesse fatte, queste non ne limitano per nulla il potere]

36 – LA DEFINIZIONE DI DITTATURA COMMISSARIA IN BODIN

36- Il rappresentante del principe non è sovrano, per quanto grande possa essere il potere conferitogli. Il sovrano rimane sempre il signore di ogni suddito investito di un mandato statuale, sia esso un funzionario ordinario o un commissario. Il sovrano può infatti revocare in ogni caso il mandato e interferire con l’attività del mandatario. Da queste premesse Bodin deduce che il dittatore romano non era sovrano.

43 – [ufficiale vs commissario /48- legge vs ordinanza ->]48- La legge che secondo Bodin fonda le competenze dell’ufficiale ordinrio, dovrebbe fornire il contenuto di tali competenze. Ma una legge il cui contenuto fosse quello di consentire senza riguardi tutto ciò che le circostanze richiedono, sarebbe l’esatto contrario di una regolamentazione delle competenze ed equivarrebbe anzi alla soppressione di tutte le competenze e di ogni limite legale. / In funzione dello scopo da raggiungere viene conferito al dittatore un potere che comporta per sua natura la soppressione dei limiti legali e la facoltà di interferire nei diritti di terzi, se le circostanze lo richiedono. Non è che vengono soppresse le leggi sulle quali si fondano i diritti; soltanto è consentito che nel caso concreto si agisca senza avere riguardo di essi, supposto sempre che siano le circostanze a imporlo al fine di eseguire l’azione (…) per questo tipo di commissario adotteremo la denominazione di ‘commissario d’azione’

53-LA PRASSI DEI COMMISSARI DEI PRINCIPI FINO AL XVIII SECOLO

56- Ritroviamo qui con la massima chiarezza l’opposizione che sta alla base del discorso di Bodin, tra un facoltà autoritativa fondata sulla legge (LEX, CONSTITUTIO)  e una fondata sul mandato (COMMISSIO)

67- Tipologia dei commissari: Il commissario di servizio, che in virtù di un mandato speciale sbriga gli affari che di per sé ricadono nell’ambito delle competenze ordinarie; il commissario d’affari, deputato a svolgere incarichi speciali [politica estera]; e infine il commissario d’azione nel cui caso l’obiettivo da conseguire giustifica un tipo di autorizzazione che può essere più o meno definita dall’enumerazione esatta di un certo numero di poteri e dalla clausola più generale che dà la facoltà di compiere tutto quello che le circostanze richiedono. [esempio di ispezione che può essere servizio, affare o azione]

70- [L’estensione del potere del commissario] diventa allora il mezzo adatto per un’estensione del potere e il commissario esecutivo uno strumento dell’assolutismo del principe per abbattere i privilegi dei ceti. [anche il popolo può essere visto come CETUS POPULI]

100- [Su Wallenstein durante la guerra dei Trent’anni come straordinario organizzatore] In caso di emergenza ogni azione militare finisce necessariamente col mettere a nudo la illimitata estensibilità dei criteri di opportunità. /101- Certo la facoltà di ordinare confische era diretta esclusivamente contro nemici e ribelli, ma è anche vero che nessuna rivoluzione ha fatto a meno della prassi di dichiarare nemico della patria l’avversario politico, in maniera da sottrarre in tutto o in parte la sua persona e le sue proprietà alla tutela del diritto.

105- IL PASSAGGIO ALLA DITTATURA SOVRANA NELLA DOTTRINA DELLO STATO DEL XVIII SECOLO

105- Il re assoluto di Francia governava tramite commissari (…) [Il commissario] in generale aveva il compito di sorvegliare (veiller) tutto quanto riguardava l’amministrazione della giustizia, la polizia, le finanze, di occuparsi del mantenimento dell’ordine pubblico (le maintien du bon ordre) e della sorveglianza genrale (inspection generale)

106- [Il bene dello Stato = strade e ponti] Questa funzione di commissario esecutivo, definita autorité esecutive per distinguerla dalla normale attività ispettiva e amministrativa veniva talvolta chiamata “una specie di dittatura”

107 – [Vecchia organizzazione per ceti -> poteri intermedi: parlamenti, ceti, città]

108- La teoria conciliare contro la PLENITUDO POTESTATIS del papa aveva affermato che la pienezza del potere doveva essere esercitata dalla Chiesa e non papa e che questi doveva astenersi da intromissioni dirette nei vari gradi della gerarchia e nelle competenze ordinarie dei vari uffici. (…) Non si capirebbe la dottrina di Montesquieu se si ignorasse che egli valorizza l’idea dei poteri intermedi proprio nei punti più importanti della sua opera. Tra Montesquieu e l’Aufklarung esiste una tensione che ha un fondamento reale nel conflitto storico tra l’autogoverno conservatore dei ceti, cioè tra il potere statuale ‘indiretto’ mediato da numerose corporazioni autonome, e la burocrazia dell’apparato centralizzato che interviene direttamente in qualsiasi punto dello Stato. [Montesquieu era membro di un parlamento, il fisiocrate Turgot proveniva dalla carriera di intendente]

109- [mediazioni vs manifestazioni arbitrarie e inaspettate della volontà dello Stato / istituzioni permanenti o meno / -> IL SIMBOLO DELLA BILANCIA = LA DIVISIONE DEI POTERI = IL POTERE FERMA IL POTERE /-> Per Montesquieu ogni strapotere politico sproporzionato rappresenta il nemico /111- La democrazia diretta è esposta alle stesse obiezioni della monarchia assoluta.

111- Dispotismo significa per Montesquieu (…) soppressione della giusta balance.(…) Il risultato è che la libertà dei cittadini si trova così protetta di fronte all’onnipotenza dello Stato, trattenuta in una serie di competenze circoscritte.

112- [INVIOLABILITA’ DELLA LEGGE] Autolimitazione che il legislatore imporrebbe a se stesso con la legge? / Montesquieu definisce dispotismo la situazione in cui la pienezza del potere dello Stato si manifesta senza mediazioni. / Agli Stati aristocratici Montesquieu raccomanda di prevedere la dittatura entro il quadro costituzionale, come era avvenuto a Roma ed era stato tentato a Venezia con l’istituzione di un magistrato permanente. / 113- Dove il legislativo dà all’esecutivo per un tempo breve il potere di arrestare i cittadini sospetti (congiure interne o contatti col nemico esterno) / [impadronirsi del potere = usurpazione->] 114- Quella che un tempo era libertà viene ora fatta equivalere a insurrezione e disordine -> Una simile concezione storica del potere [in Montesquieu] ha ben poco in comune con lo spirito del Contrat social; che questa affinità sia stata da molti sostenuti si può forse capire da un punto di vista storico-politico, ma non certo per il contenuto del suo discorso./ [legge generale vs caso particolare / Stato di diritto vs Stato di polizia->] 115- Una legge immutabile e costante ha la funzione di rendere uniforme e controllabile l’esercizio del diritto e di dare così fondamento, oltre alla certezza del diritto, all’indipendenza del giudice e alla libertà civile; impedisce inoltre una legislazione e una giurisprudenza opportunistiche, che giudichino caso per caso a seconda delle circostanze; garantisce infine ciò che giuristi moderni hanno chiamato ‘inviolabilità della legge’ propria dell’ordinamento dello Stato di diritto (in opposizione a quello dello Stato di polizia). La garanzia più importante della libertà civile sta tuttavia nei poteri intermedi./ [Montesquieu contro il dispotismo della legge (Voltaire e i fisiocrati->) Il paese ideale [per loro] è la Cina (257) con la sua burocrazia [illuminata] di mandarini. Erano celebrati anche i metodi di governo di Pietro il Grande e di Caterina II di Russia. Anche Tocqueville in Ancient regime]

116- Neppure Voltaire ha portato fino in fondo la dottrina della dittatura della ragione illuminata. (…) [Invece in Quesnay, d’Holbach ecc. predomina un’idea di fondo che è il risultato della comune avversione per i poteri intermedi storici e della fede comune nel potere di una burocrazia illuminata.-> la dittatura della ragione/ 119 Morelly e l’uomo buono / Mably sugli affetti cattivi che sostengono la proprietà privata [su passioni e ignoranza che regnano anche fra i governanti.> società: stato = natura : macchina (T. Paine)/ 122 Mably = giacobini/ 121 -Anche la democrazia diretta è una forma di dispotismo/ 123 DA DITTATURA COMMISSARIA DI RIFORMA A DITTATURA RIVOLUZIONARIA SOVRANA /Contratto di unione (Rousseau) vs contratto di dominazione [135- Contratto di sottomissione](Hobbes)/ 126 Diritti pre statuali degli individui: libertà e proprietà (Locke)

128 [Teologia politica di Rousseau] La volonté generale assurge a dignità divina e annienta ogni volontà o interesse particolari , che di fronte ad essa appaiono un furto. Diventa dunque illegittimo il solo porsi il problema dei diritti inalienabili dell’individuo e di una sfera di libertà sottratta alla presa della volontà sovrana. Il problema è semplicemente eliminato dall’alternativa: o l’individuale è in armonia con il generale e quindi ha un valore; oppure non è in armonia, e allora è pari a zero, cattivo, corrottoe non rappresenta una volontà degna di rispetto, né sotto l’aspetto morale, né sotto quello giuridico. / [competenze frenanti di corpi intermedi /

132-[libertà = pratica e ragionevole ricerca di sicurezza e benessere / Sicurezza pubblica vs pathos moralistico della virtù / 139- La grande anima che costruisce lo Stato->] L’opposizione tra diritto senza potenza e potenza senza diritto in Rousseau (dittatura sovrana)/142 Il sovrano territoriale simile a Dio -> ] L’unico punto in cui si può ravvisare, nella riforma religiosa e negli scritti dei monarcomachi protestanti, una dissoluzione di ogni forma sociale , è dove si ammette che le autorità costituite possano venire soppresse anche da qualcuno che non possiede un ufficio costituito ed è soltanto ‘a Deo excitatus’ /Edificare un potere assoluto del popolo / rivoluzione puritana e democrazia radicale del sec. XIX

141- IL CONCETTO DI DITTATURA SOVRANA

145 [ORDINE PUBBLICO -> ARMI E PERSONE SOSPETTE-> ristabilimento della pace pubblica/ dittatura vs assolutismo / il cesarismo e l’organizzazione militare ]

147- [Stato di polizia e dittatura / AZIONE DITTATORIA ED ELIMINAZIONE DI UN AVVERSARIO CONCRETO (= nemico immediatamente dato psicologicamente da stato di cose lontano nel tempo) -> Perciò lo Stato assistenziale di polizia contempla si diversi casi di commissioni più o meno condizionate, ma nel suo fondamento non è dittatura sovrana, dal momento che non fa dipendere la propria sovranità dalla realizzazione di uno scopo concreto e dal conseguimento di un obiettivo determinato. (…) La dipendenza dal comportamento dell’avversario (…) fonda la natura intrinseca del procedimento. Possiamo spiegarci con il caso della legittima difesa: essa è per definizione un atto con il quale si respinge un attacco illegale attuale e proprio questa attualità costituisce la sua determinazione specifica; analogamente anche per il concetto di dittatura occorre attenersi all’attualità immediata dello stato di cose da eliminare, e precisamente nel senso che il procedimento di eliminazione appare come missione legale ,che a sua volta costituisce il fondamento legale di un potere di per sé determinato soltanto dalle circostanze e dallo scopo dell’eliminazione. Ma il CONCETTO di legittima difesa prescinde necessariamente dai particolari della situazione, dai mezzi tecnico pratici impiegati sia nell’attacco sia nella difesa – lo sviluppo delle armi da fuoco ha completamente modificato i dati concreti della legittima difesa- allo stesso modo il concetto di dittatura ha contenuti diversi secondo le circostane. Questi chiarimenti non ci forniscono tuttavia ancora un criterio per fondare la distinzione giuridica tra dittatura commissaria e dittatura sovrana. [dittatura = legittima difesa = azione/reazione]

148 – [Distinzione giuridica distinzione di fatto -> norma del diritto (= regole formali che presiedono al procedimento= regolazione in anticipo e delimitazione dei mezzi coercitivi-> Cfr pag 215) vs norma di attuazione del diritto (= regole tecnico pratiche che presiedono all’azione)] / Il problema dell’attuazione del diritto ]

149- Lo Stato non può essere concepito come realtà di diritto se non nella sua costituzione e la negazione totale della costituzione vigente dovrebbe logicamente rinunciare ad ogni giustificazione di ordine giuridico, dal momento che la costituzione nuova da imporre, date le premesse, non esiste ancora. Si tratterebbe insomma di una questione di forza pura e semplice. [cittadini vs ribelli / nemici]/ 150 -Potere costituito in virtù di una costituzione vs potere costituente /151- [dittatura (sovrana) = miracolo / 152- Il popolo come titolare del potere costituente -> il popolo, la nazione come forza originaria di ogni realtà statuale / 161 – la dittatura come soppressione della divisione dei poteri / Condorcet dice che il termine ‘rivoluzionario’ si addice a uno stato di cose deviante dai principi di giustizia , caratterizzato da misure di fatto determinate unicamente dalle circostanze straordinarie.[ Una dinamica di collisioni di interessi del tutto estranea al diritto]

163- LA PRASSI DEI COMMISSARI DEL POPOLO DURANTE LA RIVOLUZIONE FRANCESE

163- [Commissari speciali incaricati di ristabilire l’ordine in patria e nelle colonie in occasione di disordini /164- Misure per l’ordine pubblico [contro massa disorganizzata?] e per la sicurezza dello Stato [contro congiure e organizzazioni sovversive?] / 165- Ristabilire l’ordine e calmare la popolazione / 166- Quiete pubblica]

168- [Poteri ispettivi e di controllo all’origine di questo rivoluzionamento del potere costituito / 169- Vigilare sulle attività dei gruppi controrivoluzionari -> ordine pubblico e pubblica sicurezza (disordini per le granaglie)/ 170 rivoltosi come ‘sviati’ controrivoluzionari / 171- Fino all’arresto di persone sospette o che potessero minacciare la quiete pubblica / Potere illimitato ai commissari secondo le circostanze/ 173 -175 Centralizzazione e soppressione autogoverni locali /173- Intere categorie di cittadini diventate nemici della patria /174- Neutralizzare un nemico e infliggere una pena che aveva valore deterrente e intimidatorio per ogni altro avversario]

175- [Il formarsi di una burocrazia integrata / Comité de sureté generale e polizia interna /176- IL POTERE DI CONTROLLO COME PARTE DELL’ESECUZIONE DELLA LEGGE /177- Dal commissario rivoluzionario al prefetto della burocrazia odierna-> A questo punto l’apparato governativo è diventato una macchina (che si lascerà guidare dal colpo di stato di Napoleone) /178- tempi normali vs casi straordinari / 181- Casi di turbamento della sicurezza pubblica (rapine, saccheggi, sedizioni) vs limitazione dello Stato a funzioni giurisdizionali in Inghilterra /183- Legge marziale per la repressione dell’avversario / Diritto di guerra? In realtà procedimento (tecnico-pratico) per ottenere un determinato scopo / 185- Misura fattuale inaccessibile a ogni considerazione di diritto  vs atto d’ufficio composito-> 272 – LA NOTTE GIURIDICA DELL’ATTO COMPOSITO /La forma = ciò che è essenziale al diritto]

187 – [Avversario politico interno = quando lo Stato interviene contro i suoi cittadini / Dissidio tra disciplina giuridica e funzionalità tecnico-pratica (per es. la proibizione di porto d’armi) / Differimento dell’uso della forza contro i cittadini del proprio Stato /Due diversi tipi di disciplina giuridica: contenuti e condizioni /189- Tumulti ≠ guerra civile -> requisizione di forza militare / quiete pubblica = tranquillité / 190- Le funzioni del sindaco nella legge marziale / 191 – gente per bene vs perturbatori dell’ordine pubblico /193- Attacchi da parte del nemico interno (sobillatori o ribelli) /194 Stato di emergenza = Stato d’assedio = situazione di fatto che il diritto si limita a convalidare ( = stato di fatto di natura tecnico-pratica) / Avvertimento dato all’avversario da chi si trova in situazione di legittima difesa e sta per far uso del suo dirittom]

181- LA DITTATURA NELL’ATTUALE ORDINAMENTO DELLO STATO DI DIRITTO: LO STATO D’ASSEDIO

181- Casi di turbamento della sicurezza pubblica (rapine, saccheggi, sedizioni) vs limitazione dello Stato a funzioni giurisdizionali in Inghilterra /183- Legge marziale per la repressione dell’avversario / Diritto di guerra? In realtà procedimento (tecnico-pratico) per ottenere un determinato scopo / 185- Misura fattuale inaccessibile a ogni considerazione di diritto  vs atto d’ufficio composito-> 272 – LA NOTTE GIURIDICA DELL’ATTO COMPOSITO /La forma = ciò che è essenziale al diritto]

187 – [Avversario politico interno = quando lo Stato interviene contro i suoi cittadini / Dissidio tra disciplina giuridica e funzionalità tecnico-pratica (per es. la proibizione di porto d’armi) / Differimento dell’uso della forza contro i cittadini del proprio Stato /Due diversi tipi di disciplina giuridica: contenuti e condizioni /189- Tumulti ≠ guerra civile -> requisizione di forza militare / quiete pubblica = tranquillité / 190- Le funzioni del sindaco nella legge marziale / 191 – gente per bene vs perturbatori dell’ordine pubblico /193- Attacchi da parte del nemico interno (sobillatori o ribelli) /194 Stato di emergenza = Stato d’assedio = situazione di fatto che il diritto si limita a convalidare ( = stato di fatto di natura tecnico-pratica) / Avvertimento dato all’avversario da chi si trova in situazione di legittima difesa e sta per far uso del suo diritto/ 195 Quando lo stato d’assedio non è ancora una funzione giuridica /195- I giacobini (vs stato d’assedio) devono la loro forza politica alla massa disorganizzata del popolo / 196 Ribelli = nemico interno/ Il procedimento tecnico-pratico viene posto al servizio della politica interna /196- état de trouble civils = stato di disordine = agitazioni -> presa in ostaggio di familiari e parenti / Sospensione della costituzione per tutto il tempo in cui sedizioni armate e disordini minacciano la sicurezza dello Stato /RIGUARDO GIURIDICO (FORMALISTICO?) INOPPORTUNO PER UN COMMISSARIO D’AZIONE -> La sospensione della costituzione in un territorio colpisce insieme innocenti e colpevoli -> responsabilità collettiva = difficoltà giuridica (≠ singole persone fuori della legge)-> 201- territorio dello Stato = teatro di guerra / 203- Diritto di eccezione / Jura dominationis = quando si tratta di conseguire scopi determinati con strumenti tecnico-pratici]

204-Autorizzazione commissaria vs sovranità regale che può violare la costituzione per la sicurezza dell’ordinamento esistente (monarchia della restaurazione) -> Potere statuale illimitato che si autolimita con la legge solo per quel tempo che esso considera come condizione normale / IL PROBLEMA GIURIDICO FONDAMENTALE DELLA DOTTRINA DELLO STATO E CIOE’ L’OPPOSIZIONE TRA DIRITTO E ATTUAZIONE DEL DIRITTO / 205- Va da sé che il detentore della sovranità non può avere altro interesse che il mantenimento dell’ordine esistente / Disordini che turbano la quiete pubblica -> Attacchi contro la proprietà privata e uccisione di guardie nazionali e ufficiali]

207 [Monarchia borghese e trasformazione da dittatura commissaria a stato d’assedio / Nella nuova dottrina dello Stato: 1. Il funzionario non ha diritto alla propria competenza 2. Il cittadino non ha diritto a che la competenza regolata dalla legge rimanga invariata -> flagrante violazione del diritto costituzionale /208- 1848 -> Gli eventi dell’anno 1848 portarono a una disciplina giuridica dello stato d’assedio che segna la conclusione di un certo sviluppo-> 210 L’aspetto decisivo è dato dal fatto che al posto di un’autorizzazione ad agire in base alle circostanze subentra una serie di poteri circoscritti / 209 – 210 Stato d’assedio militare ≠ Stato d’assedio politico = stato d’assedio fittizio / 210- Diritti del comandante militare durante lo stato d’assedio = perquisizioni, espulsione sospetti, sequestro armi, proibizione pubblicazioni e manifestazioni = interventi ammessi su libertà personale, di stampa e proprietà privata (armi) / L’attività del comandante militare dipende necessariamente dalla resistenza e dai metodi di combattimento dell’avversario /misure di polizia vs interventi brutali / 211- Potere per principio illimitato = pouvoir constituant /211-212 Potere di vita e di morte come manifestazione di potere illimitato / 212– Paradosso: incapacità di distinguere una commissione d’azione da un procedimento regolato per legge -> sull’art. 48 della Costituzione di Weimar (1919) = Caso di dittatura commissaria /213 Misure di fatto vs atti legislativi o giurisdizionali -> [Il pericolo] di una costituzione come elemento provvisorio e precario dell’ordine esistente /215- Uno sviluppo storico che confonde dittatura sovrana e dittatura commissaria -> spiegazione: tumulti e insurrezioni potevano al più arrecare pregiudizio alla sicurezza, mentre l’omogeneità dello Stato rimaneva sostanzialmente intatta , non minacciata seriamente dal formarsi di raggruppamenti sociali al suo interno. La violazione dell’ordine legale da parte di un individuo o di un gruppo è un’azione per la quale si può prevedere e regolare in anticipo la reazione, allo stesso modo che l’esecuzione di sentenze penali o civili contempla un’esatta delimitazione dei mezzi coercitivi che può impiegare, e in questo consiste la disciplina giuridica del procedimento. E’ vero che questa limitazione può forse compromettere il raggiungimento dello scopo: infatti una volta esauriti i mezzi di esecuzione consentiti, la coercizione perde di efficacia di fronte al reo (…) ‘il reo si fa beffa del diritto’. E’ tuttavia una beffa che non è in grado di minare l’unità dello Stato e la saldezza dell’ordinamento giuridico. / Un procedimento esecutivo può essere disciplinato giuridicamente fin tanto che l’avversario non rappresenta una potenza tale da mettere in questione l’unità dello Stato / 216 – Unità dello Stato come presupposto contro poteri feudali / Isolamento dell’individuo di fronte allo Stato -> Teorie del dispotismo legale e del Contrat social / CI VUOLE BEN POCA FORZA PER INDURRE GLI INDIVIDUI ALL’OBBEDIENZA [VS gruppi e classi potenti del periodo feudale -> sull’organizzazione politica del proletariato] / 217 – Dittatura del proletariato = dittatura sovrana della Convenzione Nazionale Francese-> 1850 = 1793 (Engels)

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